Presso le nostre Agenzie è possibile predisporre, asseverare e registrare un contratto di locazione a canone concordato relativo ad immobili siti nel comune di Roma e provincia a costi bassi e con tutti i benefici fiscali ad esso connesso.
La normativa delle locazioni abitative (legge 431/1998) prevede che le parti possano stipulare contratti a canone concordato - conosciuti anche a canone convenzionato, della durata di 3+2 anni -
ossia contratti in cui il valore del canone, la durata del rapporto e altre condizioni sono definiti sulla base di quanto stabilito
in appositi accordi conclusi in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative. I criteri generali per la stipula di tali accordi sono stati definiti con il Dm 16 gennaio 2017,
le cui disposizioni prevedono, tra l’altro, all'art. 1 comma 8, che “le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo,
possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati
dalle parti a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza
del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali” (articolo 1,
comma 8).
L'asseverazione diventa, dunque, in una città come Roma che ha stupulato gli accordi di cui sopra, essenziale nella disciplina dei contratti a canone concordato (o convenzionato):
l'attestazione ha la funzione di certificare che il contenuto economico e normativo del contratto di locazione sottoscritto a canone
concordato sia conforme a quanto previsto dall’accordo locale stipulato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”
(conclusi cioè senza l’intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori), l’attestazione ha effetti anche
per il conseguimento delle agevolazioni fiscali.
Pertanto, sottolinea la risoluzione, per i contratti “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione rappresenta “elemento
necessario" per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie collegate, in generale, ai contratti di locazione a canone concordato
(applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca; ulteriore riduzione del 30%, ai fini Irpef, del reddito imponibile
del proprietario; corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di
registro assunto nella misura minima del 70% – articolo 8, legge 431/1998). In questi casi, infatti, l’obbligo di acquisire
l’attestazione risponde all’esigenza di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare, da un lato, i contenuti
dell’accordo locale e, dall’altro, i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.
Nel caso di locazione di porzioni di immobile, come ad esempio in caso di affitto delle singole stanze a studenti, si dovrà procedere al frazionamento dell'intero canone
calcolato in mase all'accordo territoriale in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata (singola stanze), anche considerando parti e servizi condivisi.
I metri quadri relativi alle parti e servizi condivisi verranno, pertanto, imputati, in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata.
Ad esempio, un appartamento di 80 mq così composto: 2 camere, una di 20 mq e una seconda di 12 mq, cucina di 16 mq, sala di 16 mq, bagno di 8 mq e
corridoio di 8 mq; il proprietario affitta la camera grande in esclusiva al sig. A e la camera piccola in esclusiva al sig. B. Cucina, sala, bagno e
corridoio sono in comune. Il calcolo sarà il seguente: si divide la superficie di una camera per la superficie totale delle due camere,
cioè 20+12 = 32 mq. 20:32x100 = 62,5%. 12:32x100 = 37,5%. Le due camere hanno quindi un rapporto di 62,5:37,5. Di conseguenza la parte in comune
di 48 mq viene divisa al 62,5% al sig. A e al 37,5% al sig. B. Il canone per il sig. A è quindi il 62,5% del totale, mentre il canone del sig. B
è il 37,5% del totale.
Al fine di poter asseverare un contratto a canone concordato è necessario calcolare il canone di locazione sulla base delle caratteristiche dell'immobile.
Pertanto saranno necessari alcuni documenti relativi all'immobile ed alle parti contrattuali come di seguito riportati:
- fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Locatore;
- fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Conduttore;
- dati catastali dell'immobile da locatore (visura catastale) o l'atto da cui si evincono gli estremi catastali dell'immobile (compravendita, donazione ecc.);
- Attestato della Prestazione Energetica (APE), che dovrà essere obbligatoriamente menzionato sul contratto di locazione anche se non allegato;
- compilazione della scheda riportante le caratteristiche dell'immobile locato in base agli accordi territoriali.
Una volta ottenuta tutta la documentazione sopra menzionata è possibile procedere al calcolo del canone concordato, che stabilisce il massimo
ed il minimo del canone di locazione, e, successivamente, predisporre il contratto di locazione sempre sulla base degli accordi territoriali
in vigore nella città dove si trova l'immobile.
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