• Rilascio del Visto di Conformità IVA e Bonus Edilizia
• Costo e documenti del Visto di Conformità
• Tempi di rilascio del Visto di Conformità
• Cessione con Poste Italiane ottobre 2023
• Sconto in fattura e Cessione del credito
• Visto di Conformità obbligatorio
• Visto per compensazione credito IVA
Presso il nostro Centro Servizi, grazie alla presenza di un Professionista abilitato, è possibile ottenere il Visto di Conformità, su tutto il territorio nazionale, ad un costo
particolarmente vantaggioso, necessario per il rimborso o compensazione del credito IVA, lo sconto in fattura e la cessione del credito, relativi a tutti i benefici derivanti dai bonus edilizia.
Il servizio è rivolto sia alle aziende che intendono recuperare il proprio credito IVA a mezzo di conpensazione o rimborso, che ai privati ed alle aziende operanti nel settore dell'edilizia che intendono usufruire dei bonus in favore dei propri Clienti.
Per agevolare e velocizzare il rilascio del Visto di Conformità, la procedura potrà essere svolta interamente a mezzo email e tramite accesso all'area riservata su tutto il territorio nazionale, così anche il Visto di Conformità e l'invio all'Agenzia delle Entrate verranno inviati al vostro indirizzo di posta elettronica, senza necessità di raggiungere la nostra sede, salvo la volontà di ottenere una consulenza di persona e/o telefonica.
Stante la deroga al blocco delle operazioni di cessione credito e sconto in fattura, disposto il 17 febbraio 2023, il termine ultimo è stato prorogato inizialmente al 30 settembre 2023, e, con il decreto Ombibus, ulteriormente prorogato, al 31 dicembre 2023, per completare i lavori del superbonus 110% relativamente alle unità unifamiliari., inoltre, per procedere alla cessione del credito o lo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi è stato prorogato il termine fino al 30 novembre 2023 pagando una sanzione di €.250,00, procedura tecnicamente conosciuta come “remissione in bonis”.
Costo del Visto per Cessione del Credito
Il costo della pratica per il visto di conformità per tutti bonus edilizi - ad eccezione del superbonus 90% - 110% - è pari all'1.25%+iva del credito da cedere (metà dell'importo dei lavori autorizzati se trattasi di bonus ristutturazione 50%),
oltre €.50 per l'invio della domanda in Agenzia delle Entrate, con importo minimo di €.175+iva; pertanto, per visti di conformità relativi a domande pari o inferiori ad €.14.000, il prezzo complessivo sarà
di €.263,00 (prezzo compresivo di IVA e domanda all'agenzia delle entrate).
Il costo per ottenere il visto di conformità per il Superbonus 90% - 110%, attesa la maggiore complessità della procedura per l'elaborazione del visto, è pari all'1.50%+iva del credito da cedere.
Per l'invio della pratica di cessione del credito in Agenzia delle Entrate relativamente all'edilizia libera -pertanto senza necessità dell'elaborazione del visto di conformità- il costo è pari ad €.80,00 comprensivi di IVA.
Costo del Visto per compensazione IVA
Il costo per ottenere il visto di conformità per il recupero e compensazione del credito IVA annuale e trimestrale, che, ricordiamo, necessita della collaborazione del commercialista dell'azienda che ne cura la contabilità
per il reperimento di tutta la documentazione necessaria, è pari all'1.25%+iva del credito IVA da compensare.
E' possibile stipulare convenzioni ad hoc per Professionisti e Società (centri elaborazione dati e affini) che necessitino del servizio di rilascio del visto di conformità
in maniera continuativa durante l'anno.
Prima di procedere con l'elaborazione della pratica del visto di conformità, in un'ottica di massima traparenza e serietà, verrà inviato un preventivo riportante l'esatto prezzo del servizio sulla base di quanto specificato sopra, ed il pagamento del prezzo avverrà solo nella fase conclusiva della pratica, ovvero dopo che il Cliente abbia ricevuto in bozza la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riportante la relativa apposizione del visto di conformità.
Check-list Visto di Conformità
Scarica la lista con tutti i documenti necessari per ottenere il Visto di Conformità relativo ai Bonus ristrutturazione immobili:
- lista documenti Bonus casa 50% - 65%;
- lista documenti Bonus ristrutturazione 110% villette unifamiliari;
- lista documenti Bonus facciata;
- lista documenti per lo sconto in fattura;
- dichiarazione sostitutiva per bonus 50%.
- dichiarazione sostitutiva multipla per bonus 90% - 110%.
- dichiarazione sostitutiva edilizia libera.
Per tutti gli altri bonus ristrutturazione casa potere chiedere la lista documenti scrivendoci una email a info@cafpatronatoroma.org
Scarica la lista con tutti i documenti necessari per ottenere il Visto di Conformità relativo al credito IVA:
- Check list credito IVA e dichiarazioni contribuente;
I tempi necessari al rilascio dell'attestazione del Visto di conformità sono di 3-4 giorni lavorativi dalla consegna
e completezza di tutta la documentazione necessaria; in casi di urgenza è possibile ridurre i tempi indicati, come nel caso di firma del
contratto di cessione del credito con Poste Italiane atteso il termine di 5 giorni per presentare tutta la documentazione, pena la riproposizione
della domanda.
Prima di procedere alla sottoscrizione di un contratto di cessione del credio in favore di una Banca o Poste consigliamo ai nostri Clienti
di contattarci preliminarmente per una disamina della documentazione, in tal modo, ove si dovessero apportare integrazioni o modifiche ai documenti,
sarà sempre possibile farlo senza rischiare di superare i tempi indicati dalla Banca per il deposito dei documeti necessari al buon fine della
cessione del credito.
Viste le numerose richieste pervenuteci, abbiamo deciso di sintetizzare qui di seguito le notizie in merito alla cessione del credito annunciata da Poste Italiane.
Relativamente alla cessione del credito derivante da interventi di bonus edilizi, Poste Italiane S.p.a. ha dichiarato che,
nel mese di ottobre 2023, riaprirà i canali seppur con il limite di €.50.000 quale importo massimo da poter cedere.
Con tutta probabilità, Poste Italiane, dunque, al momento non acquista crediti d’imposta che sono stati oggetto di precedenti trasferimenti, inclusi i crediti d’imposta derivanti
da sconti in fattura.
Dunque, ulteriore limite rispetto al passato, saranno ammesse solo prime cessioni fatte da persone fisiche;
pertanto, la cessione del credito a Poste sarà esclusa per le imprese e altri soggetti diversi da persone fisiche.
Le perdone fisiche che intenderanno procedere alla cessione dovranno essere titolari di un conto corrente BancoPosta, e dovranno essere necessariamente in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale.
La data di riapertura del canale per la cessione del credito di Poste dovrebbe essere i primi giorni di ottobre, presumibilmente tra il 3 e il 5 di ottobre, ma l’unico modo per averne conferma è attendere la dichiarazione ufficiale di Poste Italiane.
La legge di Bilancio 2022, relativamente al Bonus casa, ha disciplinato e confermato sia lo sconto in fattura che la cessione del credito, risulta, pertanto,
importante comprendere la differenza tra le due possibilità concesse dalla legge per ottenere le agevolazioni fiscali relative al Bonus casa;
infatti i contribuenti che beneficiano dei Bonus, casa possono richiedere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Cessione del credito: come funziona
La cessione del credito consiste nella cessione della detrazione fiscale da parte del contribuente a un ente terzo (ad esempio i fornitori di beni,
banche o società) ottenendo un rimborso fino a un importo massimo corrispondente all’importo che sarebbe stato detratto in dichiarazione.
Con la cessione del credito, in sostanza, chi esegue i lavori paga alla ditta il totale della fattura per poi avere la possibilità di cedere il credito
che gli spetta a intermediari finanziari che erogano tale servizio – come Poste, banche e assicurazioni -, che gli restituiranno una somma equivalente a
quella ceduta.
L’opzione della cessione del credito è l’unica possibile per chi percepisce solo redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva
(regime forfettario o esclusivamente redditi derivanti da locazioni); se non si producono redditi imponibili non è possibile optare per
la cessione del credito.
Sconto in fattura: come funziona
Lo sconto in fattura si concretizza in un vero e proprio sconto ad opera della società che esegue i lavori fino ad un importo non
superiore al bonus spettante; pertanto, con lo sconto in fattura, la ditta che realizza i lavori anticipa al cliente la spesa detraibile e
può successivamente cedere il suo credito a banche o altri istituti finanziari (come Poste o altri intermediari finanziari).
Pertanto, lo sconto in fattura presuppone sempre che vi sia una cessione del credito che verrà operata, in questo
specifico caso, dalla ditta che ha effettuato i lavori di ristrutturazione, tesa al recupero delle somme scontate.
La comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Per esercitare l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura è obbligatorio trasmettere all'Agenzia delle Entrate,
tramite una domanda appositamente compilata secondo le indicazioni dettate da quest’ultima Agenzia, la comunicazione con la quale si dichiara
di rinunciare al bonus fiscale in favore della sua cessione o dello sconto in fattura.
Con il Decreto controlli, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2021, si è introdotto l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti gli
interventi edilizi relativi sia al Superbonus 110%, che tutti gli altri Bonus casa. Il visto di conformità ha lo scopo di attestare che gli interventi edilizi
effettuati siano stati svolti nel pieno rispetto delle normative, verificando la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Il visto di conformità può essere rilasciato al contribuente solo ed esclusivamente da uno dei soggetti abilitati dalla legge,
tra cui gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili.
Nel caso di interventi di superbonus 110% (oggi 90%) l’apposizione del visto di conformità era già richiesta soltanto nel caso in cui si scegliesse lo sconto in fattura
o la cessione del credito; adesso, invece, è richiesto il visto anche nel caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Nel caso di tutti gli altri bonus edilizi, di cui all’art.121 del DL 34/2020 (ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus e bonus facciate),
non era in precedenza richiesto il visto di conformità. Oggi, con l’introduzione del Decreto controlli il visto di conformità diventa obbligatorio
nel caso di sconto in fattura e nel caso di cessione del credito; escludendo, per tali interventi, il visto di conformità nel caso di diretta detrazione
in dichiarazione dei redditi, il quale resta obbligatorio per i soli interventi rientranti nel superbonus 110%.
Solo nel caso di interventi rientrati nel superbonus, il contribuente che intenda portare in detrazione in dichiarazione dei
redditi, non fruendo pertanto né dello sconto in fattura, né della cessione del credito, non è tenuto a richiedere il visto di conformità al professionista
abilitato se la dichiarazione dei redditi è presentata direttamente dal contribuente stesso.
La comunicazione di sconto in fattura o di cessione del credito relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere inviata
all’Agenzia delle Entrate esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sui condomini
deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore del condominio.
Il nostro Centro Servizi, avvalendosi di professionisti altamente qualificati, ha avviato il servizio di apposizione del visto di
conformità IVA di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997, ovvero la sottoscrizione da parte del professionista abilitato sull’istanza
da cui emerge il credito, obbligatorio per tutti i contribuenti – persone fisiche e giuridiche - che intendono utilizzare in compensazione il credito
Iva per importi superiori a 5.000 euro annui.
Rivolgiti con fiducia presso la nostra sede per ottenere il Visto di Conformità da Professionisti regolarmente iscritti presso l'albo dei soggetti abilitati.
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Il visto di conformità, contrariamente a quanto si possa credere, non è un certificato rilasciato al contribuente, bensì consiste in
un controllo formale e sostanziale effettuato da un professionista abilitato ed iscritto nelle relative liste dell'Agenzia delle Entrate dei requisiti previsti dalla legge per ottenere un determinato beneficio fiscale.
Una volta effettuata la verifica, il professionista apporrà il visto a mezzo di un apposito modulo dell'Agenzia delle Entrate di cui il contribuente ne avrà ricevuta.
Pertanto, il Visto di Conformità è una certificazione necessaria e trasmessa all'Agenzia delle Entrate da un Professionista abilitato all'apposizione, relativa alle agevolazioni fiscali del
contribuente, in un'ottica di misura antifrode.
Il visto di conformità è obbligatorio per ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito per tutti i lavori edilizi che non rientrano nell'edilizia libera. Attenzione però, molte banche ed Istituti di credito per la cessione del credito chiedono il visto di conformità anche per lavori effettuati in edilizia libera malgrado non sia previsto dalla legge.
Con la riforma alla procedura, a seguito di adozione di misure antifrode, a partire dal 1 maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare solo due ulteriori cessioni e solo nei confronti di banche e intermediari finanziari.
Non è piu possibile dal 1 maggio 2022 entrando in vigore il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
L’asseverazione edilizia è il documento che riguarda gli aspetti tecnici degli interventi di ristrutturazione, finalizzato alla prevenzione di frodi, reso obbligatorio come il visto di conformità, ed è rilasciato da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra) che attesta la congruità dei prezzi dei lavori eseguiti.
Il contribuente può presentare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 Dpr n. 445/2000 attestante i seguenti requisiti soggettivi:
- di non aver usufruito di ulteriori contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali altri contributi.
- che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale o merce e la sua destinazione effettiva è ad uso abitativo;
- di essere in possesso di reddito imponibile in Italia;
- che gli interventi edilizi non consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti.
Si, la normativa prevede che i pagamenti relativi a lavori di ristrutturazione oggetto di agevolazioni fiscali bonus edilizi
vengano effettuati con bonifico parlante al fine di agevolare l'Agenzia delle Entrate per eventuali verifiche.
Il bonifico parlante, a differenza di un normale bonifico, deve riportare le seguenti specifiche aggiuntive:
• l'identificazione esatta della fattura, indicandone il numero e la data, a cui si riferisce il pagamento;
• nome, cognome e codice fiscale delle persone che beneficeranno delle agevolazioni fiscali;
• in caso di lavori su parti comuni in condominio, codice fiscale del condominio e dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento;
• la partita IVA o il codice fiscale della ditta che esegue i lavori e/o del negozio presso cui si effettuano gli acquisti.
Nel caso in cui non si fosse provveduto ad effettuare il pagamento dei lavori con bonifico parlante è sempre possibile
farsi rilasciare una dichiarazione da chi ha effettuato i lavori attestante la corrispondenza di un determinato bonifico al
pagamento di una fattura relativa a bonus edilizi.
Il credito può essere ceduto a Banche, Poste Italiane, Istituti di credito e Assicurazioni che abbiano attivato tale servizio. La procedura per cedere il credito ad uno di questi Istituti passa attraverso la sottoscrizione di un contratto di cessione che ne stabilisce i termini e le modalità, pertanto è importante leggere attentamente il contratto di cessione prima di sottoscriverlo e valutarne le condizioni e modalità di esecuzione; ad esempio Poste Italiane concede solo un termine di 5 giorni per caricare tutti i documenti sul loro sito, pertanto è bene verificarne l'integrità e correttezza prima di procedere alla firma.
Il Bonus Ristrutturazione che prevede un’agevolazione del 50% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, che può interessare anche le parti comuni di un condominio, termina il 31 dicembre 2024, salvo ulteriori proroghe.
Il limite massimo di spesa di cui è possibile fruire della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione è pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare; ciò significa che si potrà portare in detrazione un importo massimo pari ad €.48.000 comprensivo di iva.
Il prezzo per ottenere il visto di conformità presso il nostro Centro Servizi è pari all'1,25% +iva, solo per il Superbonus 90% - 110% è pari all'1.50% +iva del credito da cedere, oltre €.50 per l'invio in Agenzia delle Entrate.
I nostri tempi per il rilascio dell'attestazione del Visto di conformità sono di 3-4 giorni lavorativi dalla consegna e completezza di tutta la documentazione; in casi di comprovata urgenza è possibile ridurre i tempi indicati.