Offriamo un servizio completo per l'esecuzione della pratica di successione ereditaria, professionale ed a costi particolarmente vantaggiosi su tutto il territorio
nazionale; la pratica viene svolta ed affidata a professionisti abilitati con maturata esperienza nel settore al fine di garantire la massima
qualità del servizio reso ai nostri Clienti.
La pratica di successione ereditaria non risulta particolarmente semplice in quanto richiede la presentazione di una documentazione specifica e dettagliata che può diventare articolata e di non agevole reperimento presso gli Enti ed Uffici competenti in base a ai beni caduti in successione, per questo motivo il nostro personale ha un elevato livello di specializzazione nell'esecuzione delle pratiche di successione.
Per agevolare e velocizzare la pratica di successione, la procedura potrà essere svolta tutta a mezzo email, così anche il relativo invio all'Agenzia delle Entrate verrà inviato al vostro indirizzo di posta elettronica, senza necessità di raggiungere la nostra sede, salvo la volontà di ottenere una consulenza di persona e/o telefonica, nell'ottica di offrire un'assistenza completa e personalizzata al Cliente.
I tempi di lavorazione per la pratica di successione è mediamente di 7 giorni lavorativi dalla consegna e/o reperimento di tutta la documentazione necessaria.
Scarica la lisa dei documenti necessari per poter elaborare la dichiarazione di successione: lista documenti successione
Il costo del servizio parte da €.250,00 oltre iva per successioni legittime che abbiano ad oggetto fino a 2 eredi e
non oltre tre beni mobili quali conti correnti, libretti di risparmi, titoli ecc. Nel prezzo della pratica di successione è compresa la dichiarazione,
il calcolo delle imposte ed il relativo invio telematico presso l’Agenzia delle Entrate.
Il costo per l'assistenza nelle pratiche di rinuncia all'eredità ed accettazione con beneficio di inventario presso il Tribunale di Roma è pari ad €.60,00.
Per un preventivo esatto in base alla tipologia di successione da predisporre potrete rivolgervi presso la nostra sede oppure scrivere a info@cafpatronatoroma.org
La successione ereditaria è quel particolare istituto giuridico che disciplina il trasferimento dei beni del de cuis e determina il trasferimento delle posizioni giuridiche, attive o passive, dal defunto al successore.
La successione si apre al momento del decesso della persona, nel luogo del suo ultimo domicilio, e, fondamentalmente, può essere di due tipi:
- successione a titolo universale quando l’erede subentra (per l’intero se unico o in quota parte se vi sono più eredi) nella totalità dei diritti e degli obblighi che non si estinguono con la morte del de cuius e che vengono pertanto trasferiti in capo ad essi. L’erede, in quanto tale, subentra nella totalità dei rapporti patrimoniali del de cuius, acquisendo anche eventuali debiti di quest’ultimo; al riguardo è sempre possibile accettare l’eredità con beneficio di inventario, dando la possibilità all’erede di valutare la convenienza dell’accettazione dell’eredità.
- successione a titolo particolare quanto il successore, detto legatario, ed alla presenza di un testamento, subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali indicati dal defunto. Il legatario, a differenza dell’erede, non è obbligato al pagamento dei debiti del de cuius, gravanti solo sugli eredi in proporzione alle loro quote, benché il testatore può subordinare il lascito al compimento di una determinata prestazione, ovviamente entro il limite del valore del bene ricevuto.
Ciò detto, in tema di successione ereditaria, appare evidente che esiste una differenza fondamentale nel caso in cui il de cuius abbia lasciato un testamento oppure no, determinando sostanzialmente, due tipi di successioni differenti, come di seguito si dirà.
1) La successione legittima, quando, in mancanza di un testamento, la successione avviene
integralmente secondo quanto indicato dalla legge che individua gli eredi nelle persone degli tra i congiunti del defunto
e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. Nella successione legittima i beni vengono assegnati in primo luogo al
coniuge superstite ed ai figli; se questi non ci sono, succederanno i fratelli/sorelle ed ascendenti del de cuius;
in assenza di parenti entro il sesto grado il patrimonio andrà devoluto allo Stato. Non essendo presente un testamento,
saranno gli eredi a dover procedere alla divisione dell’asse ereditario in base alle percentuali spettanti ad ognuno.
2) La successione testamentaria, ovvero quando il defunto ha disposto nell’atto di testamento
l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari. In questo caso è direttamente il defunto che,
in vita, ha scelto l’assegnazione dei beni ai propri eredi con la possibilità di lasciti anche a soggetti a cui, per legge,
non spetterebbe nulla, in tal caso si parla di legato che non può mai ledere la quota di legittima degli eredi.
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale necessario per trasferire i beni di un defunto ai suoi eredi, in questo modo tutti i beni del de cuius
verranno trasferiti in capo agli eredi per la quota parte stabilita dalla legge, salvo la presenza di un testamento nel rispetto della
quota di legittima.
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono, principalmente, gli eredi,
i chiamati all'eredità e i legatari (se esite un testamento), salvo che uno o piu di questi soggetti non abbia
rinunciato all'eredità secondo la proceduta presso il Tribunale competente.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso. In caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione si può incorrere in una sanzione amministrativa.
Sono esonerati il coniuge o i parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali immobiliari ed il valore globale dell'asse ereditario lordo è inferiore ai 100.000 euro.
I principali documenti necessari ad avviare una pratica di successione sono i seguenti:
-Certificato di morte o autocertificazione
-Certificato di ultima residenza del defunto o autocertificazione
-Autocertificazione dello stato di famiglia del defunto
-Autocertificazione dello stato di famiglia degli eredi
-Visure catastali di tutti i beni immobili del defunto
-Atto di notorietà dell'erede in cui vengono indicati tutti gli eredi, il tipo di successione e il regime patrimoniale
-Copia del testamento autenticato da un notaio (solo in caso di successione testamentaria)
-Prospetto di autoliquidazione di tutte le imposte ipotecarie e catastali con relative ricevute di pagamento
-Dichiarazione di destinazione urbanistica in presenza di terreni
-Copia del contratto di mutuo se presente
-Documenti che attestino eventuali passività
-Dichiarazione della banca che certifichi la presenza di eventuali conti bancari a nome del defunto
-Ricevuta di tutte le spese funerarie sostenute in caso sia dovuta l'imposta di successione
-Eventuali dichiarazioni di rinuncia all'eredità da parte di uno o più eredi
Dal 1° gennaio 2019 l’unico modo per poter adempiere alla corretta
presentazione della dichiarazione di successione – ed alla relativa richiesta di volture catastali se sono
presenti immobili che ricadono all’interno della successione- è online tramite i servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con un'utenza Spid, Carta d'identità elettronica (Cie) e
Carta nazionale dei servizi (Cns).
Una volta che si avrà avuto accesso al portale dell’Agenzia delle entrate si potrà procedere con la compilazione del modulo, ma attenzione, quest'ultimo dovrà essere elaborato e presentato esclusivamente tramite il software “Successioni online” scaricabile all’interno del sito dell’Agenzia che permette la creazione e il controllo del file telematico.
Il software richiederà tutti i documenti da allegare, che dovranno essere esclusivamente in formato pdf/A o tiff, tra cui, obbligatoriamente, i dati dell’erede che inoltra la domanda, i dati di tutti gli altri eredi, i dati del de cuius e, successivamente, tutti i beni che ricadono nell’asse ereditario. In caso di immobili ricadenti nella successione bisognerà anche indicarne tutti i dati catastali e relativa rendita corredata da visura catastale; il programma ci darà la possibilità anche di opzionare per la richiesta contestuale di voltura catastale così da comunicare i nuovi proprietari degli immobili interessati.
Il software calcolerà per voi tutte le imposte ipotecarie e catastali e tributi speciali dovuti, ed al termine dell’invio della dichiarazione verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione e delle volture (se richieste); la dichiarazione così formata sarà sempre consultabile all’interno del cassetto fiscale del dichiarante accedendo nella propria area personale dell’Agenzia delle entrate.
Innanzitutto va chiarito che le imposte di successione vengono calcolate sull’asse ereditario della successione che è composto dall’attivo ereditario detratto il passivo.
Costituiscono l’attivo ereditario tutti i beni appartenuti al defunto, ed in particolare:
- i beni immobili;
- i beni mobili di qualsiasi tipo (conti correnti bancari, cassette di sicurezza ecc.)
- le azioni e le partecipazioni in società;
- il denaro, i gioielli, quadri ecc. cioè i beni posseduti per uso e ornamento delle abitazioni.
Non sono compresi nell’attivo ereditario, e pertanto sono esenti dall’imposta, tutti i titoli del debito pubblico, ad esempio BOT, CCT e altri titoli garantiti dallo Stato o equiparati, e sono altresì esenti da imposta di successione il trasferimento dell’azienda (o ramo) se gli eredi proseguono nell’esercizio dell’attività per un periodo di almeno 5 anni dalla data del trasferimento.
Costituiscono invece il passivo ereditario:
- tutti i debiti del defunto;
- le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto a favore del defunto negli ultimi 6 mesi;
- le spese funebri.
Tanto premesso, le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
In particolare, vengono applicate le aliquote:
• del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
• del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
• del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
• dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Da specificare che la quota esente da imposta di successione per portatori di handicap grave è pari a €.1.500.000,00.
La normativa prevede l’applicazione di imposte specifiche per gli immobili che ricadono nella successione. In particolare l’imposta ipotecaria si calcola sul 2% del valore degli immobili (con un importo minimo pari a € 200,00) e l’imposta catastale si calcola sull’ 1% del valore degli immobili (minimo € 200,00).
Anche per gli immobili oggetto della successione è possibile usufruire delle cosiddette agevolazioni “prima casa” permettendo agli eredi di usufruirne in caso di possesso dei requisiti richiesti.
È bene ricordare che, ormai dal 2019, l’unico modo per poter presentare la dichiarazione di successione è con l’utilizzo del programma “SUC” dell’Agenzia delle Entrate, a mezzo del quale verrà anche predisposto, automaticamente, il calcolo di tutte le imposte che gli eredi dovranno versare e che saranno soggette ad autoliquidazione e trattenute direttamente sulle coordinate IBAN fornite dal dichiarante.
Può accadere che il chiamato all’eredità non abbia interesse all’accettazione per via della situazione debitoria del de cuius, ovvero nell’ipotesi in cui i debiti del defunto siano superiori ai crediti, infatti solo a seguito dell'accettazione i chiamati divengono eredi e, per l’effetto, così come accade per i crediti, anche tutti i debiti, sia di diritto privato, che le obbligazioni tributarie del de cuius, si trasmettono agli eredi che ne rispondono in solido.
Per evitare che la situazione debitoria del de cuius si trasmetta in capo agli eredi, è possibile rinunciare all’eredità.
La rinuncia, dunque, è un atto formale con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare; in questo modo la successione non produrrà alcun effetto nei suoi confronti, rimanendo completamente estraneo alla stessa, con la diretta conseguenza che nessun creditore, sia esso privato che tributario, potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
Come detto, la rinuncia all’eredità deve essere un atto formale, pertanto è un diritto che si esercita con espressa dichiarazione scritta da effettuarsi di fronte ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale, come disciplinato dall’articolo 519 del codice civile che recita testualmente “La rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni”.
Per quanto riguarda la rinuncia innanzi ad un notaio, questa può avvenire in tutta Italia indifferentemente dal luogo dove si è aperta la successione, mentre nel caso in cui si voglia procedere con la dichiarazione di rinuncia presso la cancelleria del tribunale, ci si dovrà rivolgere necessariamente al tribunale competente, ovvero quello nel cui circondario si trovava l’ultima residenza in vita del defunto; attenzione però, ogni tribunale utilizza dei propri moduli, se si vuol procedere in tal senso è opportuno recarsi preliminarmente in cancelleria per farsi consegnare la documentazione da presentare.
La nostra struttura dispone di tutte le figure professionali necessarie non solo per la predisposizione e trasmissione telematica della Dichiarazione di successione, ma anche al reperimento di tutta la documentazione necessaria alla dichiarazione medesima.
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Tutti gli adempimenti relativi alla dichiarazione di successione e invio in Agenzia delle Entrate.
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L’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 671 del 6 ottobre 2021 ha confermato che i beni dell’azienda agricola trasferiti a titolo di donazione dal genitore ai propri giovani figli agricoltori under 40 sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 441/1998 (come modificato), in quanto tali hanno natura strumentale all’attività dell’azienda agricola.
La normativa ha voluto agevolare l’imprenditoria giovanile nel settore dell’agricoltura come voluto dal legislatore con l’art. 14 della legge 441/1998 e successive modifiche. Nello specifico la norma, al primo comma, al fine di agevolare la continuità dell'impresa agricola, ha stabilito che tutto ciò che è strumentale all'attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti (quindi genitori e nonni) e discendenti entro il terzo grado (quindi figli, nipoti e pronipoti) sono esenti dai seguenti tributi:
imposta sulle successioni;
imposta sulle donazioni;
imposte catastali;
imposta di bollo.
È importante evidenziare che a seguito della modifica normativa apportata dalla legge 338 del 2000, all’art. 6 comma 8, che ha sostituito l’art. 14 comma 1 della legge 441/1998, nella parte indicante “a fondi rustici” con la dicitura “ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale” si è ampliato, sostanzialmente, la portata applicativa dell'agevolazione, identificando nell'azienda agricola qualunque bene che sia strumentale all'azienda ed all'esercizio di tale attività.
Le differenze tra la successione ereditaria di una società di persone ed una di capitali viene disciplinata dal codice civile in virtù del diverso rapporto che lega i soci di una società di persone, dove l’intuitus personae è certamente determinante – anche in virtù dell’autonomia patrimoniale imperfetta di dette società-, e quella di capitali dove tale aspetto non rappresenta un fattore di medesima importanza.
Per le società di persone l’art. 2284 c.c. prevede che in caso di morte di un socio gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi a meno che preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi del socio defunto se questi vi acconsentano.
Il primo comma dell’articolo 2284 cc pone la regola giuridica in base alla quale, nelle società di persone, in caso di morte di un socio la quota deve essere liquidata agli eredi, questo a tutela sia degli eredi del socio defunto che non sono obbligati a continuare la società, sia a tutela dei soci in quanto, come sopra accennato, la scelta di un socio di società di persone deve essere sempre oggetto di opportuna ed attenta valutazione da parte di tutti i soci già presenti; basti considerare la responsabilità personale e solidale che vige all’interno di tali società (ad eccezione ovviamente di una società in accomandita).
L’art. 2284 c.c. indica anche ulteriori due possibilità per i soci superstiti, ovvero quella di liquidare la società, oppure quella della continuazione della società con gli eredi del socio defunto, subordinatamente a due condizioni: 1) che tutti i soci superstiti vogliano continuare la società anche con soggetti diversi dal socio defunto individuati sulla base della successione legittima o testamentaria; 2 che vi sia il consenso degli eredi alla continuazione della società in luogo del de cuius.
In caso l’erede dovesse subentrare all’attività del de cuius nella qualità di socio la propria responsabilità per le obbligazioni sociali, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggiore, prevede che risponda per le obbligazioni sociali solidalmente ed illimitatamente come nuovo socio in quanto la loro posizione è regolata dall’art. 2269 c.c.
E’ bene rappresentare che lo statuto delle società di persone può prevedere anche regole diverse per la circolazione mortis causa della quota del socio, pertanto è sempre necessario procedere, in prima battuta, alla disamina dello stuatuto societario per le opportune valutazioni in caso di successione di quote relative ad una società di persone.
Relativamente alle società di capitali la circolazione delle quote è tendenzialmente libera, diversamente da ciò che accade nelle società di persone come visto sopra, salvo che lo statuto stabilisca diversamente.; ad ogni modo, anche in questo caso, le società di capitali possono limitare o escludere la circolazione mortis causa delle partecipazioni sociali se previsto dallo statuto, con relativa acquisizione da parte degli eredi del diritto di essere liquidati dalla società.
L’Agenzia delle Entrate, con due recenti interventi, rispettivamente, con risposte n. 92/2018 e n. 83/2018 concernenti due distinte e specifiche istanze di interpello, ha chiarito che gli errori materiali contenuti nella dichiarazione di successione, che non incidono sulla determinazione della base imponibile, possono essere corretti anche oltre il termine di 12 mesi previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.
In particolare l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 92/2018, ha ritenuto che la contribuente destinataria dell’istanza di interpello ben possa procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione, che non incide sulla determinazione della base imponibile, presentando una dichiarazione rettificativa ma versando, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ai sensi dell’art. 3 della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990), la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali.
L’Agenzia aggiunge, inoltre, che la presentazione di una dichiarazione rettificativa a favore del contribuente potrebbe non essere necessaria nel caso in cui, come quello oggetto di istanza di interpello, l’errore commesso nella dichiarazione originaria sia palesemente riconoscibile e rilevabile d’ufficio.
Infatti, nel caso di specie, per il soggetto deceduto all’estero, occorre presentare e allegare alla dichiarazione di successione il certificato di morte, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che lo stesso costituisce copia dell’originale.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione. n. 11/E del 13 febbraio 2013 (cfr. pag. 554 della risoluzione), rende non operativa la norma - contenuta nel T.U. di imposta sulle successioni e donazioni - che prevede l’obbligo per i contribuenti di allegare gli “estratti catastali” alla dichiarazione di successione, in quanto i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate.
Infatti, l’art. 6, comma 5-bis, del D.L. 16/2012, introdotto in sede di conversione dalla legge 44/2012, prevede che nell’espletamento dei loro compiti istituzionali le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione possano consultare, anche con modalità telematiche, le banche dati:
- ipotecaria e catastale;
-dell’anagrafe immobiliare integrata; entrambe gestite dall’Agenzia del territorio;
-del libro fondiario;
-del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.
Pertanto i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali”, come invece previsto dall’art. 30, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 346 del 1° ottobre 1990. Tale norma impone, infatti, la citata allegazione per consentire l’esatta identificazione degli immobili dichiarati
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e
dell’articolo 2122 del codice civile -in deroga ai principi generali della
successione mortis causa- nel caso di morte del dipendente in attività di servizio,
il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti
espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur
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avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale.
Tali soggetti acquistano le indennità iure proprio, in forza di un diritto loro
attribuito dalla legge.
Nella suddetta ipotesi il trattamento di fine rapporto non concorre a
formare l’attivo ereditario, la sua corresponsione è indipendente dall’accettazione
dell’eredità e l’ente previdenziale non è vincolato all’adempimento dell’obbligo
di cui all’articolo 48 del TUS prima di disporne il pagamento.
In assenza dei soggetti individuati dalla legge il trattamento di fine
rapporto è devoluto secondo le norme della successione “mortis causa”, tanto
testamentaria che legittima (vedi Corte Cost. 19 gennaio 1972, n. 8 e Corte Cost.
4 aprile 1996, n. 10). In questo ultimo caso l’acquisto dell’indennità, avviene,
pertanto, iure ereditario, e l’istituto previdenziale non può procedere alla
liquidazione se non è stata fornita la prova della presentazione della denuncia di
successione o non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non era
obbligato a presentarla (cfr. risoluzione 29 ottobre 1998, n. 162).
La riserva legale di destinazione in esame è fissata dal legislatore con
riguardo all’ipotesi di decesso del lavoratore in attività di servizio e non opera se
l’evento morte è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma
maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte
dell’asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi
legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la
successione.
L’Agenzia delle Entrate, risoluzione 26 aprile 2012 n. 40/E, ha fornito un chiarimento in risposta ad un interpello ordinario presentato da un contribuente che, dovendo presentare entrambe le dichiarazioni di successione dei propri genitori, deceduti a distanza di un mese l'uno dall'altro (prima il padre e poi la madre) e comproprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, chiede la conferma della spettanza dell'agevolazione "prima casa", in nome e per conto della madre deceduta (un mese dopo il padre), essendo in possesso dei requisiti normativamente previsti.
L’agenzia ha confermato che in caso di successione mortis causa, la cosiddetta "agevolazione prima casa" (articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000 n. 342 e nota II-bis all'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro approvato con il Dpr 26 aprile 1986 n. 131) ai fini delle imposte ipotecarie e catastali può essere richiesta anche dall'erede del titolare del diritto a sua volta deceduto, purché attesti l'originaria esistenza delle condizioni richieste dalla legge per far valere il diritto al beneficio.
Resta fermo che, in linea generale, per fruire dei benefici, il soggetto ‘interessato’ deve rendere la dichiarazione di cui alla nota II-bis, prevista dal comma 4 del citato articolo 69 della legge n. 342 del 2000, che consente di richiedere l’agevolazione ‘prima casa’.
Pertanto, attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ossia una dichiarazione del chiamato all’eredità, resa nell’interesse proprio, concernente stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui si ha diretta conoscenza - ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - l’interpellante può attestare l’esistenza delle condizioni che la legge richiede per far valere il diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 69, comma 3, della legge n. 342 del 2000.
L'Inps con la circolare 100 del 13 giugno 2016 fornisce le istruzioni operative per la gestione del contenzioso inerente all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
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A seguito dell'emanazione della legge 89/2016, l'Inps fornisce le prime precisazioni in merito all'applicazione normativa alla luce degli ultimi interventi del Consiglio di stato.
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L'Inps, con regolamento 15 ottobre 2010, ha provveduto ad attuare la legge n. 69/2009 fissando i nuovi termini per la conclusione esplicita dei procedimenti amministrativi di propria competenza.
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L’Inps, con il messaggio del 2 dicembre 2019, n. 4477, fornisce chiarimenti circa le fattispecie concernenti titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
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L'Inps fornisce nuove istruzioni per l'applicazione della disciplina del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per il criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo
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Anche agli stranieri residenti in Italia, ciechi totali o parziali, benché privi di permesso di soggiorno di lungo periodo, deve essere riconosciuta la pensione di invalidità civile , purché legalmente soggiornati in base ad un valido permesso di soggiorno
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