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UFFICIO VERTENZE LAVORO ROMA

Ufficio Vertenze Lavoro Roma

ufficio vertenze lavoro roma

Consulenza Legale in materia di Diritto del Lavoro

L'Ufficio Vertenze Lavoro, con sede a Roma in zona Prati, attraverso una collaudata rete di Professionisti e Avvocati esperti in Diritto del Lavoro, offre un servizio di consulenza legale per tutti coloro che intendano far falere i propri diritti.
Vi assistiamo nel percorso di rivendicazione su inquadramenti o licenziamenti illegittimi sino alla definizione della controversia in sede giudiziale o stragiudiziale anche a mezzo di stipula di un accordo conciliativo.
Lo Sportello Legale, è aperto a tutti i cittadini che spesso non sanno come far valere i propri diritti e, in moltissimi casi, non conoscono le norme poste a loro tutela.
Le persone potranno, in tal modo, rivolgersi ai nostri legali e sottoporre loro domande, dubbi, questioni e/o controversie giuridiche nell'ambito del diritto del lavoro:
- Impugnativa del licenziamento;
- Assistenza nei procedimenti disciplinare e impugnazione dei relativi provvedimenti;
- Assistenza ed emersione del lavoro nero ed irregolare;
- Controllo e conteggio di busta paga e prospetti di liquidazione TFR;
- Verifica e impugnazione dei contratti di collaborazione con riconoscimento di lavoro subordinato;
- Recupero dei crediti da lavoro anche a mezzo di istanza di fallimento
- Demansionamento ed errato inquadramento del lavoratore con relativa richiesta delle differenze retributive
- Tutela e assistenza nel contenzioso dei lavoratori coinvolti in procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, e recupero crediti anche attraverso l’Inps del TFR e ultime tre mensilità);
- Richiesta delle spettanze al Fondo di Garanzia INPS (TFR e ultime tre mensilità).
Presso la nostra Sede, inoltre, è possibile calcolare i conteggi di lavoro sulle buste paga per verificare le differenze retributive e contributive. Dopo lo studio della documentazione prodotta dal lavoratore, verrà predisposto un dettagliato elaborato contenente il calcolo delle differenze retributive sulla base delle reali mansioni svolte, straordinario, ferie e permessi non goduti, scatti di anzianità,malattia, TFR ed ogni altro elemento dovuto per legge e per CCNL di categoria.

Impugnativa del Licenziamento: corretteza e presupposti

I nostri consulenti analizzano le singole cause di licenziamento per verificarne la fattibilità e correttezza dello stesso, in quanto la normativa sul licenziamento è ampia ed articolata, pertanto è fondamentale applicare la normativa prevista dalla legge per il singolo caso specifico.
La normativa sul licenziamento individuale, esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del datore di lavoro è, nel nostro ordinamento, particolarmente fitta e volta, in linea di principio, a riparare all'originaria disparità del potere contrattuale esistente tra datore (contraente forte) e lavoratore (contraente debole).
La normativa sul licenziamento dunque è, ad oggi, il frutto di una evoluzione storica che prevede gradi di tutela diversa: sono ristretti a pochissimi i casi in cui la normativa sul licenziamento ha mantenuto il regime di c.d. libera recedibilità (i casi, cioè, in cui il datore è libero di licenziare) mentre è divenuta regola generale (per effetto della L. 15-7-1966 n. 604 e art 18 L.300/70) il regime vincolistico dell'obbligo di motivazione con conseguente necessità di giusta causa o giustificato motivo per il licenziamento.
Il recesso ad nutum, così come è meglio conosciuto il licenziamento che permette al datore di recedere senza motivazione, è previsto dalla legge solo per alcuni particolari casi (dirigenti apicali, lavoratori con contratto a termine gli atleti professionisti gli addetti ai servizi domestici, i lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici), per tutti gli altri casi come si è detto la normativa sul licenziamento prevede che il datore non possa licenziare che per giusta causa (ex art 2119 c.c.) o per giustificato motivo pena l'invalidità del recesso.

GIUSTA CAUSA

Ai sensi dell'art. 2119 c.c. la giusta causa è un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire, neanche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Sulla base si quet'articolo si prevede che le parti (ossia il datore di lavoro e il lavoratore) possano recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza necessità di preavviso qualora si verifichi appunto una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto medesimo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro al quale non può pertanto essere imposto l'utilizzo del lavoratore in un'altra posizione.
Inoltre, la giusta causa non deriva esclusivamente da notevoli inadempienze contrattuali, ma può essere determinata anche da comportamenti estranei alla sfera del contratto e diversi dall'inadempimento, purchè idonei a far venire meno la fiducia tra il lavoratore ed il datore di lavoro.

GIUSTIFICATO MOTIVO

L'articolo 3 della legge n. 604 del 1966 distingue tra giustificato motivo soggettivo e oggettivo, il primo riferito a comportamenti del lavoratore riguardo agli adempimenti contrattualmente previsti, mentre il secondo riferito ad esigenze prettamente aziendali. In particolare, il giustificato motivo soggettivo si realizza quando il lavoratore incorre in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali: per la determinazione della gravità si fa generalmente riferimento alla norma dettata dall'art. 1455 c.c., la quale richiede, perchè il contratto possa essere risolto, che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente.
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si differenzia, in ogni caso, dalla giusta causa, che è invece un gravissimo inadempimento, in quanto consente la prosecuzione del rapporto sia pure nei limiti del periodo di preavviso.
Il secondo tipo di giustificato motivo di licenziamento (quello c.d. oggettivo) lo si ricava anch'esso dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966, e riguarda un motivo attinente all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro dell'impresa e al regolare funzionamento di essa.
In tal caso non c'è un inadempimento del lavoratore, ma vi sono esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva che giustificano il provvedimento espulsivo (come la soppressione di una determinata figura professionale all'interno dell'azianda).

La procedura della contestazione disciplinare

Per comminare una sanzione disciplinare il datore di lavoro deve attenersi and una procedura rigida e vincolata dalle normative vigenti, dettate, nel particolare, dalla legge 300/70.
La procedura prevede che il datore di lavoro deve contestare preventivamente l'addebito (fatta eccezione per il rimprovero verbale) e sentire a difesa il lavoratore (in forma orale o con difese scritte). La contestazione di addebito va comunicata per iscritto, a pena di nullità, al dipendente.
La contestazione deve essere precisa, puntuale ed immodificabile sì da mettere il dipendente nelle condizioni di poter esercitare validamente il diritto a difesa nelle forme previste dalla norma. Da ciò consegue che formulazioni generiche rendano nulla la contestazione disciplinare e le eventuali successive sanzioni.
I nostri professionisti sono in grado di valutare con immediatezza la bontà della sanzione disciplinare comminata e la fattibilità di un’eventuale impugnazione.

Lavoro non regolarizzato c.d. "lavoro nero"

Con il termine "lavoro nero" si intende un rapporto di lavoro non regolarizzato presso i competenti Istituti e pertanto ritenuto sommerso; questo significa nessuna garanzia per il dipendente, per il quale non c’è alcune copertura previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Si consideri, altresì, che essere assunto regolarmente è un diritto del dipendente e che un'eventuale denuncia da parte di quest'ultimo porterebbe a sazioni anche gravi in capo al datore di lavoro.
I conteggi relativi ad un rapporto di lavoro non regolarizzato presso l'INPS dovranno considerare anche l'omissione contributiva che, anche se tali somma non sono corrisposte direttamente al lavoratore, fanno comunque parte della retribuzione e, pertanto, a beneficio del dipendente che può richiederne la corresponsione.
Attraverso i nostri Sportelli, con l'ausilio dei nostri Professionisti, è possibile far emergere il lavoro non regolarizzato e riportare a norma di legge il rapporto di lavoro con beneficio di entrambe le parti.
Attraverso i nostri Sportelli, con l'ausilio dei nostri Professionisti, è possibile far emergere il lavoro non regolarizzato e riportare a norma di legge il rapporto di lavoro con beneficio di entrambe le parti.

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Approfondimenti: Normativa e Giurisprudenza

La domanda di invalidità civile decorre dalla data di presentazione anche con documentazione incompleta. Cassazione Sez. Lavoro n. 30419/2019.
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INPS: Cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi. Ulteriori precisazioni e chiarimenti per la liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
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Gli istituti della cessione del credito e del pignoramento della retribuzione ed i relativi adempimenti, nonché la coesistenza di entrambe le figure in capo al medesimo lavoratore
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Sentenza Cassazione Sezione Lavoro n. 12323/18: Compensazione impropria tra prestazioni previdenziali ed assistenziali.
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L'Inps fornisce le istruzioni in merito all'applicazione, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari di assegno di invalidità, del limite ordinamentale previsto in 65 anni per la cessazione del rapporto di lavoro
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Con Sentenza 11.9.2008, n. 22858, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha individuato i caratteri essenziali del mobbing, ravvisabili in una condotta protratta nel tempo, tesa a ledere il lavoratore
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L'Inps con la circolare 100 del 13 giugno 2016 fornisce le istruzioni operative per la gestione del contenzioso inerente all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità
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A seguito dell'emanazione della legge 89/2016, l'Inps fornisce le prime precisazioni in merito all'applicazione normativa alla luce degli ultimi interventi del Consiglio di stato.
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L'Inps, con regolamento 15 ottobre 2010, ha provveduto ad attuare la legge n. 69/2009 fissando i nuovi termini per la conclusione esplicita dei procedimenti amministrativi di propria competenza.
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L’Inps, con il messaggio del 2 dicembre 2019, n. 4477, fornisce chiarimenti circa le fattispecie concernenti titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
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L'Inps fornisce nuove istruzioni per l'applicazione della disciplina del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per il criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo
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Anche agli stranieri residenti in Italia, ciechi totali o parziali, benché privi di permesso di soggiorno di lungo periodo, deve essere riconosciuta la pensione di invalidità civile , purché legalmente soggiornati in base ad un valido permesso di soggiorno
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